• 31/03/2025

Whistleblowing, le nuove norme

 Whistleblowing, le nuove norme

Whistleblowing e imprese: scenari, impatti, profili applicativi nel convegno di Confindustria Cuneo. Dal 15 luglio 2023 si applicano nel nostro paese le nuove norme in materia di whistleblowing (DL.gs 24 del 10 marzo 2023) di attuazione della Direttiva europea UE 2019/1937

Chi è il whistleblower? Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il termine Whistleblowing deriva dalla frase inglese “blow the whistle”, cioè “soffiare nel fischietto” e si riferisce all’azione di un arbitro che segnala un fallo, oppure a quella di un poliziotto che vuole fermare un’azione illegale. Per approfondimenti: video a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

La nuova disciplina estende notevolmente l’ambito di applicazione dell’istituto sia soggettivo che oggettivo.

Le norme del decreto si applicano, infatti, a lavoratori pubblici e privati,  collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

La normativa si applica sia al settore pubblico e del settore privato: tutte le organizzazioni sono, pertanto, tenute a garantire le tutele e a istituire i canali interni di segnalazione.

Per quanto riguarda il settore privato, la normativa si applica alle imprese:

– che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

 -che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato (cd. settori sensibili), anche se nell’ultimo anno NON hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;

-alle imprese che  rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e che adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, ANCHE se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati pari o superiore a 250 unità, sono tenuti ad adottare le misure organizzative previste (tra cui l’obbligo di attivare un canale interno di segnalazione delle violazioni dal 15 luglio 2023).

I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, dovranno adottare le misure organizzative previste dal 17 dicembre 2023.  Nelle imprese si possono segnalare violazioni del diritto comunitario e nel caso di modelli 231 le violazioni del modello.

I soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione».

 La gestione del canale di segnalazione dovrà essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti: il canale interno, il canale esterno, la divulgazione pubblica, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6, è del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24: è possibile effettuare una segnalazione esterna all’Autorità Nazionale per la prevenzione della Corruzione (ANAC).

Il decreto prevede una serie di misure di protezione: dalla tutela della riservatezza alla protezione dalle ritorsioni alle limitazioni di responsabilità.

Le misure di protezione si applicano, oltre al segnalante a molteplici soggetti tra cui:  il  facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata); alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente,  agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il decreto prevede in materia nuove competenze all’Autorità  Nazionale per la prevenzione della corruzione (ANAC) che avrà compiti regolatori, di gestione delle segnalazioni esterne e sanzionatori anche nei confronti delle imprese

Anac potrà applicare le seguenti sanzioni:

a)da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;

  1. b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal decreto, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  2. c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all’articolo 16, comma 3 (perdita delle tutele), salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Confindustria Cuneo, lo scorso 30 maggio 2023ha dedicato, un pomeriggio di approfondimento dal titolo: “La nuova disciplina del whistleblowing: come applicarla in azienda” per approfondire i punti di interesse e le criticità della nuova disciplina del cd. “Whistleblowing”.

Dopo una panoramica dei principali istituti a cura di Giulia Tiberi (Servizio Legale e Normativa di Impresa di Confindustria Cuneo), una tavola rotonda di esperti ha tracciato i principali ambiti di operatività aziendale interessati dalla nuova normativa.

Luca Antonetto, avvocato, partner di Fieldfisher e componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione degli Organismi di Vigilanza, ha delineato i riflessi sulla gestione del rapporto di lavoro, Mariagrazia Pellerino, avvocata, presidente di organismi di vigilanza, coordinatrice scientifica del corso di perfezionamento in compliance integrata per aziende pubbliche e private, Università degli Studi di Torino, ha inquadrato i principali passaggi organizzativi che devono essere presi in considerazione, Mauro Alovisio, avvocato, coordinatore del corso di perfezionamento in materia di protezione dati, Università degli Studi di Torino, ha invece evidenziato i rilevanti aspetti da gestire per una corretta gestione dei dati personali.

Piermaria Saglietto, CEO di Compet-e srl, ha tratteggiato i requisiti tecnici minimi che dovrebbe possedere un canale di segnalazione informatico rispettoso dei canoni normativi. Francesco Mariano, Legal Department di Ferrero Italy spa, ha fornito il punto di vista delle grandi imprese, mentre Emanuela Spizzo e Barbara Assegnati, Legal Affairs di Michelin Italia spa, hanno portato una prima testimonianza delle scelte già operate e implementate in azienda.

Dalla discussione si è avuto conferma come i tempi stretti (dal 15 luglio per le imprese con più di 249 lavoratori, dal 17 dicembre per quelle con più di 50) e la multidisciplinarità degli impatti organizzativi (Risorse Umane, IT, Legal, 231, Privacy) rendano questo passaggio di compliance aziendale di non facile gestione.

Confindustria ha condiviso la finalità di rafforzare la legalità attraverso la prevenzione dei reati, ma ha anche fin da subito evidenziato in tutte le sedi istituzionali in cui è stata udita, che dovesse essere contenuto l’impatto economico e organizzativo sulle imprese e dovesse essere bilanciato l’interesse alla protezione del “segnalante” con un altrettanto attenta salvaguardia del “segnalato”  – l’impresa – da possibili utilizzi distorti o abusivi delle segnalazioni, ponendola al riparo dai conseguenti – potenzialmente gravi – danni reputazionali.

Alcuni risultati sono già stati ottenuti, limitando alle imprese con più di 50 lavoratori l’ambito applicativo, circoscrivendo la possibilità di ricorrere a segnalazioni esterne, nonché introducendo un meccanismo sanzionatorio per il segnalante che dovesse successivamente essere riconosciuto responsabile per diffamazione e calunnia.

C’è ancora tuttavia molto lavoro da fare e molto da migliorare. Confindustria si sta muovendo in due direzioni: da un lato prosegue una robusta azione di lobby presso il Governo, volta a limitare gli oneri per le imprese e ad aumentare le tutele contro gli abusi, dall’altro lato, analogamente a quanto già fatto in altre occasioni (es. Linee Guida 231), si vorrebbe fornire alle imprese delle interpretazioni e delle soluzioni operative utili ad orientarle nelle scelte aziendali da compiere.

A cura del avv. Mauro Alovisio (direttore Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino) e della Dott.ssa  Chiara Serra, ufficio stampa Confindustria

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